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Calendario Venatorio Lazio 2005-2006
Articoli di Informazione Pubblicato il Calendario Venatorio 2005-06
Per vedere il calendario venatorio di altre regioni vai sul sito:
www.fidc.it




CALENDARIO VENATORIO



(Allegato A)
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2005/2006
NEL LAZIO.
Titolo I – Stagione venatoria
Articolo 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)
1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 2005 e termina il 30 gennaio 2006 compreso fatto salvo
quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia e' consentita tre giorni, per ogni settimana, che il titolare della
licenza puo' scegliere fra quelli di lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica.
3. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2005 ad ogni cacciatore che ha la residenza
anagrafica nel Lazio e' consentito l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti
territoriali di caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti
giornate, senza pagamento della quota d’iscrizione.
Articolo 2
(Giornata venatoria)
1. L'esercizio venatorio e' consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari
di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono stati gia' adeguati:
dal 18 settembre al 30 settembre 2005 dalle ore 5.55 alle ore 19.00 (ora legale)
dal 1 ottobre al 15 ottobre 2005 dalle ore 6.15 alle ore 18.30 (ora legale)
dal 16 ottobre al 30 ottobre 2005 dalle ore 6.30 alle ore 18.15 (ora legale)
dal 31 ottobre al 15 novembre 2005 dalle ore 6.00 alle ore 16.50
dal 16 novembre al 30 novembre 2005 dalle ore 6.10 alle ore 16.45
dal 1 dicembre al 15 dicembre 2005 dalle ore 6.25 alle ore 16.40
dal 16 dicembre al 31 dicembre 2005 dalle ore 6.30 alle ore 16.45
dal 1 gennaio 2006 al 15 gennaio 2006 dalle ore 6.40 alle ore 17.00
dal 16 gennaio 2006 al 30 gennaio 2006 dalle ore 6.35 alle ore 17.20
2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) che inizia alle ore 8.00 e termina
mezz’ora prima degli orari di cui al comma 1.
Titolo II – Esercizio della caccia
Articolo 3
(Modalita' e forme di caccia)
1. L'esercizio venatorio e' consentito, dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006, nelle forme previste dalla
legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L’esercizio venatorio in forma vagante e' consentito anche con
l’ausilio del cane. Dal 1 gennaio al 30 gennaio 2006, l’uso del cane da seguita e' consentito
esclusivamente nei casi previsti nel comma 2.

2 L’esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita, e' consentito dal 1 gennaio al 30
gennaio 2006 compreso, limitatamente al periodo di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa) stabilito
dalla singole Province ai sensi del successivo articolo 7 comma 2.
3 La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di
piante da frutto o, comunque, d’interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, ne'
con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla Legge Regionale 19
settembre 1974, n. 61.
4 Gli appostamenti temporanei possono essere installati tre ore prima dell’orario di caccia stabilito al
precedente articolo 2, comma 1, il sito dell’appostamento temporaneo al termine dell’azione di caccia
deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
5 Il cacciatore e' tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E’ altresi' tenuto, prima di lasciare
l’appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
6 Non e' consentito l’es
ercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento
temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
7 Non e' consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro
appostamento temporaneo di caccia.
8 Non e' consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (Scolopax rusticola), ne' la caccia da
appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (Gallinago gallinago).
Articolo 4
(Carniere giornaliero)
1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potra' abbattere complessivamente piu' di due
capi delle sottoelencate specie di fauna selvatica, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:
cinghiale (Sus scrofa) 1 capo
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 2 capi
lepre comune (Lepus europaeus) 1 capo
fagiano (Phasianus colchicus) 2 capi
beccaccia (Scolopax rusticola) 2 capi
2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia il carniere di
ciascun titolare di licenza di caccia non puo' superare il limite complessivo di venti capi, di cui non piu' di
dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia turtur), non piu' di dieci capi tra
palmipedi e trampolieri, non piu' di dieci capi di folaghe (Fulica atra), non piu' di dieci capi di colombacci
(Columba palumbus).
3. Per l'intera stagione venatoria 2005/2006, a ciascun cacciatore e' consentito abbattere complessivamente
non piu' di cinque lepri comuni (Lepus europaeus), non piu' di venti beccacce (Scolopax rusticola), non
piu' di dieci fagiani (Phasianus colchicus)
4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti l’indirizzo faunistico,
e' attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza
limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l’indirizzo faunistico il prelievo venatorio e'
attuato secondo le limitazioni previste del presente Calendario venatorio.
Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione
venatoria, di fauna selvatica di allevamento, senza limiti di carniere.

Articolo 5
(Addestramento e allenamento dei cani)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani e' consentito, senza possibilita' di sparo, dal 27 agosto al 15
settembre 2005 compreso, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto alla legge
regionale n.17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall’art.69 della legge regionale n.11/2004,
nei giorni di lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti,
per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non e' comunque consentito a distanza
inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attivita' puo' essere sospesa con provvedimento
della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
Articolo 6
(Tesserino venatorio regionale)
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il
territorio nazionale.
2. Il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia ai sensi dell’articolo 20, della L.R. n. 17/1995.
3. E’ cura del titolare del tesserino che, all’inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la
forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali
che extraregionali e l’eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, dovra' marcare, utilizzando penna ad inchiostro
indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di caccia (ATC) o l'Istituto
faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell’articolo 1, comm
a 3.
Deve essere altresi' indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della
giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
5. Il cacciatore dovra' indicare, dopo ogni abbattimento, i capi della specie beccaccia (Scolopax rusticola)
prelevati, nell’apposito spazio riservato del tesserino venatorio.
6. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio
attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, cosi' come indicato nel tesserino venatorio.
7. Il tesserino venatorio e' mezzo di controllo delle quantita' e delle specie prelevate.
Titolo III – Calendario venatorio
Articolo 7
(Periodi di caccia e specie cacciabili)
1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio e' consentito
nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:

a) Specie cacciabili dal 18 settembre al 31 dicembre 2005: allodola (Alauda arvensis), beccaccia
(Scolopax rusticola),coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), merlo (Turdus merula), quaglia
(Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur), fagiano (Phasianus colchicus);
b) Specie cacciabili dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006: alzavola (Anas crecca), beccaccino
(Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta),
colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), fischione (Anas penepole),
folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza
(Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), marzaiola (Anas
querquedula), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina),
pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos),
tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes).
c) Specie cacciabili dal 2 novembre 2005 al 30 gennaio 2006: cinghiale (Sus scrofa).
d) Specie cacciabili dal 15 ottobre 2005 al 30 novembre 2005: lepre (Lepus europaeus).
2. Le Province, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 34 comma 13 della L.R. n. 17/1995, possono
anticipare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) a partire dal 1 ottobre 2005 compreso,
nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992. I Presidenti
delle Province possono altresi' autorizzare e disciplinare quanto previsto dal medesimo art.34, al comma
14.
3. Le Province sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle
consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la
chiusura alle specie: fagiano (Phasianus colchicus) e lepre comune (Lepus europaeus).
4. Il prelievo della specie fagiano (Phasianus colchicus) dal 18 settembre 2005 al 30 gennaio 2006 e'
consentito nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico secondo le
previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia e nelle aziende agri-turistico
venatorie.
5. Il prelievo delle specie: capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama) e
muflone (Ovis musimon) e' consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano
tali specie nell’indirizzo faunistico dal 1 ottobre al 30 novembre 2005, nei limiti previsti da specifico
piano approvato dalla Provincia competente per territorio ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) puo' essere effettuato
solo nella forma della caccia di selezione. Detta attivita' puo' essere autorizzata, ai sensi dell’art. 34,
comma 2 della L.R. n. 17/1995, a partire dal 1 agosto 2005, nel rispetto dell’a
rco temporale stabilito
dall’articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, previa approvazione, da parte della Giunta regionale,
di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. Le Province predispongono
l’elenco nominativo dei soggetti che, a seguito della frequentazione di un apposito corso organizzato
dalle Province stesse, sono autorizzati ad esercitare la caccia di selezione.
7. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni
dell’articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
Articolo 8
(Deroghe)
1. Le Province, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 30 gennaio 2006, possono introdurre,
regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalita' di caccia alla fauna selvatica migratoria.
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. n. 17/1995, acquisito il parere dell’I.N.F.S. e del
C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al
precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l’addestramento e l’allenamento dei cani.

Titolo IV – Norme generali
Articolo 9
(Disposizioni particolari)
1. Con separato provvedimento verra' regolamentata l’attivita' venatoria nell’area di protezione esterna al
Parco Nazionale d’Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale.
Articolo 10
(Divieti)
1. L'attivita' venatoria e' soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonche'
alle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 11
(Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attivita' venatoria si applicano le sanzioni previste
dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L.R. n. 17/1995 e dall’art.
4 della L.R. n. 3/2002.
Articolo 12
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla L.R. n. 17/1995
e successive modifiche ed alla Legge n. 157/1992.






Posted on Tuesday 19 Jul 2005, 16:42 by admin

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