Items for La legge 157/92 che regola la caccia: La legge e i mezzi di caccia ammessi.
LA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L´ATTIVITA´ VENATORIA
L’attuale normativa che disciplina l’attività venatoria porta la data dell’11 febbraio 1992 ed è la n°157.
A seguito di questa dell’emissione di questa norma tutte le regioni italiane si sono attivate al fine di produrre specifiche normative di riferimento disciplinanti l’attività venatoria nel territorio di competenza.
Ulteriori interventi di perfezionamento alle medesime vengono effettuati, anche di anno in anno, dalla Regioni o dalle Provincie al fine di rendere aderenti i dettami della 157/92 ai mutamenti dell’ambiente, alla consistenza delle popolazioni selvatiche ed alle esigenze e al numero dei cacciatori. La legge 157/92 segue la precedente normativa (n°968 del 27/12/1977) che ha regolamentato l’attività venatoria in Italia per circa 15 anni. L’innovazione dell’attuale è il recepimento di una serie di atti e convenzioni internazionali miranti alla tutela della fauna migratrice e degli habitat utilizzati per il loro ciclo vitale. Oltre alla applicazione dei contenuti delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie la stesura della legge 157 ha portato a modificare in maniera sostanziale alcuni istituti giuridicamente consolidati nella precedente normativa. Il particolare riferimento è alla proprietà della fauna che attualmente è disciplinata come “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale” e “l’esercizio venatorio è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”. Si definisce inoltre la possibilità di effettuare il prelievo venatorio per alcune specie definite come “concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla legge”.
La filosofia della legge è inoltre incentrata sul rispetto delle attività economiche e in particolare di quelle agricole e dell’allevamento insistenti nei territori ove è praticata l’attività venatoria.
In particolare vengono definite tutta una serie di specifici elementi di tutela di tali attività sia per i danni provocati nell’esercizio dell’attività venatoria, sia per i danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla specie oggetto della tutela, sia per la prevenzione dei rischi e per la pubblica incolumità.
Mezzi di caccia:
La legge definisce quali sono i mezzi e gli strumenti con i quali esercitare l’attività venatoria:
Fucile con canna ad anima liscia (monocolo, doppietta, sovrapposto) di calibro non superiore al 12 e fino a due colpi.
fucile da caccia con canna ad anima liscia
Fucile con canna ad anima liscia (semiautomatico) di calibro non superiore al 12 e fino a tre colpi, con ripetizione semiautomatica, recante un colpo in canna e fino ad un massimo di due nel caricatore.
Fucile con canna ad anima rigata (carabina) con sistema di caricamento sia manuale o a ripetizione semiautomatica con calibro non inferiore a 5,6 mm e bossolo vuoto della cartuccia non inferiore a 40 mm.
Arco di qualsivoglia fattura.
Falco (per fortuna nostra)
Oltre alle predette il cacciatore può portare armi da taglio e da punta non utilizzabili per l’abbattimento della fauna ma atte a scuoiare o ad aprirsi varchi nella vegetazione.Durante l’esercizio dell’attività venatoria la legge impone al cacciatore il recupero dei bossoli delle cartucce sparate al fine di tutelare l’impatto sull’ambiente.
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